CERTIFICAZIONI PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE
Normativa e consigli
Tipologie di attività sportiva
In ordine crescente di impegno psico-fisico, esistono tre tipi di attività sportiva:
- L'attività ludico-motoria e amatoriale, che era regolamentata dal DL 13 settembre 2012 e dal DM 24 aprile 2013. Questi decreti sono stati abrogati dall'articolo 42 bis del DL 21 giugno 2013, n.69, (successivamente Legge 9 agosto 2013). Il fine della abrogazione è quello di "salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni".
- L'attività sportiva non agonistica, regolamentata dalla stessa legge (articolo 42 bis del DL 21 giugno 2013, n.69).
- L'attività agonistica per cui rimane in vigore il DM 18 Febbraio 1982 .
Per fare chiarezza, il Ministero ha convocato un'apposita commissione che ha prodotto un documento semplice e dettagliato, probabilmente il documento più importante: la nota esplicativa del 17 giugno 2015 recante linee guida di indirizzo in materia di certificati medici. I punti salienti delle diverse normative sono riassunti in una pagina web del Ministero della Salute e in un documento della Federazione medico sportiva Italiana.
Visto il persistere di dubbi, moltissimi Ordini dei Medici hanno ritenuto opportuno supportare i Colleghi nelle decisioni dedicando una pagina web a questo argomento; per tale motivo anche l'Ordine dei Medici di Reggio Calabria, con spirito di collaborazione, vuole riportare semplici chiarimenti circa i tre tipi di attività sportiva, restando sempre disponibile per ogni chiarimento ed approfondimento.
Come comportarsi nei diversi tipi di attività
-
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA ED AMATORIALEIn questa tipologia di attività l'obbligo di certificazione è soppresso .
Cosa si intende per Attività ludico-motoria:
nella nota esplicativa del 17 giugno 2015 si legge "Per attività ludico-motoria si intende quella praticata da soggetti non tesserati con le Federazioni sportive nazionali o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI individuale o collettiva, non occasionale, e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona non regolamentata da organismi sportivi <omissis> non sussiste pertanto alcun obbligo di certificazione per chi esercita tale attività";L'attività ludico-motoria/amatoriale, quindi, non è attività sportiva, in quanto non è finalizzata al raggiungimento di prestazioni di nessun livello.
Esempi di attività ludico motoria: jogging, fitness, danza, piscina o similari. Anche la partita di calcetto o giocare a tennis con gli amici è attività ludico-motoria se l'attività viene svolta al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società sportive.Quando non si tratta di attività ludico-motoria?
Se la palestra è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva e il cliente è tesserato all'atto dell'iscrizione in palestra, allora non si tratta di attività ludico-motoria ed il certificato medico è necessario, ma se la palestra non è affiliata a nessuna Federazione sportiva nazionale o a nessun Ente di promozione sportiva ovvero il cliente non è tesserato, allora egli vi svolge soltanto un'attività ludico-motoria e quindi non serve alcun certificato medico. Ovviamente quanto detto sopra vale non solo per le palestre, ma anche per le piscine e altri impianti sportivi. Non si tratta di attività ludico motoria se il soggetto partecipa a gare o competizioni il cui fine sia il raggiungimento di uno scopo. -
ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
La stessa nota esplicativa del 17 giugno 2015 , a pag.2, definisce diversi tipi di attività sportiva non agonistica e chiarisce quali sono le categorie che le praticano, (nota: ci si è limitati a segnalare gli adempimenti per la categoria di maggiore importanza, quella dei Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, ulteriori informazioni sono sul sito del CONI atto 10 giugno 2016 ).
Per questi atleti permane l'obbligo di certificazione e la nota esplicativa 17 giugno 2015 definisce che il certificato è rilasciato dal MMG o PLS per i propri assistiti, il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici iscritti in qualità di soci aggregati alla Federazione medico sportiva italiana.
Essa stabilisce, inoltre, che il certificato medico deve essere annuale e rilasciato sulla base di:
- Anamnesi;
- ECG a riposo refertato effettuato una volta nella vita;
- ECG a riposo refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni ed associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
- ECG a riposo refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio CV.
Il certificato deve essere redatto sul modello previsto dal DM 8 agosto 2014, allegato 2.
-
ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA
Per questo tipo di attività non è cambiato nulla e vige il DM 18 febbraio 1982 , il certificatore rimane il Medico sportivo delle aziende sanitarie provinciali ed, In Calabria, gli specialisti di medicina dello sport che operano in strutture sanitarie autorizzate.