Obbligatorietà
Il DL 76 del 16/07/2020 per la Semplificazione e l'Innovazione Digitale, convertito in Legge L 11/09/2020 n.120, determina tra le novità il domicilio digitale, l'indirizzo elettronico digitale certificato (in altri termini la PEC) con cui i professionisti potranno comunicare con l'Ordine e qualsiasi altro ufficio della Pubblica Amministrazione.
Previste sanzioni fino alla sospensione per l'iscritto che non comunica il proprio domicilio digitale e il commissariamento dell'Ordine che non pubblica, aggiorna e rende noto l'elenco dei domicili digitali dei professionisti iscritti all'albo.
L'indirizzo del Domicilio Digitale deve necessariamente essere associata ad una persona fisica. Ne discende che, nel caso di esercizio della professione in forme associative con altri colleghi, ogni professionista dovrà provvedere per sé e sarà responsabile unicamente della casella PEC intestata a suo nome.
L'Ordine è obbligato ad individuare e diffidare gli iscritti ad adempiere entro 30gg dall'avviso.
A seguire un estratto della L 11/09/2020 n.120, art.37, comma 1, lettera e) (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti) e le comunicazioni della Federazione:
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Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
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L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
Comunicazione FNOMCEO n.140 riguardante il Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
Comunicazione FNOMCEO al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Giuseppe Conte.
Convenzione ARUBA
In virtù della convenzione sottoscritta dalla FNOMCeO e recepita dall'Ordine in rapporto all'obbligo dell'attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata per i Medici e gli Odontoiatri iscritti all'Albo, obbligatoria dal 29.11.2011, il costo fissato a carico del titolare della casella, a validitè triennale, è di € 6,60, Iva compresa.
Per attivarla:
- accedere al portale ARUBA sezione Convenzioni
- inserire il codice OMCEO-RC-51
- nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome
se i dati inseriti risultano corretti saranno richiesti ulteriori informazioni per il perfezionamento della pratica online.
Descrizione OMCeO-RC
Costi aggiornati e validi dal 2023
Tutorial ARUBA