DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE


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Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
L'art. 32 della Costituzione Italiana sancisce la tutela della salute dell’individuo e della collettività e obbliga lo Stato a promuovere opportune iniziativa e adottare precisi comportamenti nell'interesse della collettività.

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